
Con l'articolo 18 comma 13 della legge n. 111 del 2011 si è ribadito che: " Con specifico riferimento all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (ENASARCO) compreso tra gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509, si conferma che la relativa copertura contributiva ha natura integrativa, rispetto a quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613, come previsto dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1973, n. 12" ; la fondazione ENASARCO rientra fra la tipologia di enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n 509, a l'unica tipologia di ente, nell'ordinamento pensionistico italiano con copertura contributiva di natura integrativa, che preveda la contribuzione obbligatoria "quindi doppia contribuzione per i soggetti interessati, che sono obbligati a versare anche all'INPS", eroga prestazioni previdenziali alla stessa stregua di qualsiasi altro fondo di previdenza di base, pubblico o privato che sia; ciò ha da sempre rappresentato un'anomalia nel panorama del sistema previdenziale italiano, sollevando un contenzioso continuo (fra l'altro è attesa una sentenza emessa a sezioni unite dalla Corte di cassazione ) e l'ultima in ordine temporale è l'ordinanza n.2962 del 3 agosto 2011 del Tar del Lazio, che ha ribadito la propria giurisdizione e competenza in relazione alla fondazione Enasarco, ma la funzione che attraverso l'ente viene svolta, nella specie previdenziale, la cui pubblicistica è di immediata evidenza; a differenza degli altri lavoratori iscritti a un fondo di previdenza obbligatoria, agli iscritti Enasarco, è preclusa la totalizzazione, nonostante lo stesso ente rientri fra i soggetti d cui al decreto legislativo n. 509 del 1994, in quanto come precisa il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (direttiva del 2 marzo 2006): { per gli agenti di commerci ola totalizzazione dei periodi contributivi versati all'Enasarco ed all'Inps , in concreto non trova applicazione . Infatti, scopo della totalizzazione è coprire i periodi di contribuzione diversi per i quali siano versati contributi previdenziali ad Enti gestori diversi. Per l'agente di commercio è invece contemporaneo l'obbligo d'iscrizione, e di versare dei contributi previdenziali, sia verso la Gestione Commercianti dell'Inps, sia verso la Fondazione Enasarco. In questo modo non sorge la possibilità di utilizzare la totalizzazione. Nel caso invece che, ( per motivi che appaiono comunque di difficile realizzazione), una delle due contribuzioni (INPS o ENASARCO) non sia stata versata, la disciplina della totalizzazione può trovare applicazione} ; va precisato inoltre l'articolo 36 del regolamento della Fondazione Enasarco prevede la restituzione del 30 per cento dei contributi versati solo nel caso di cambio attività e di trasferimento ad altro fondo previdenziale integrativo obbligatorio, ma questa tipologia di fondi, come già sopra citato, non esiste nel nostro ordinamento pensionistico, e quindi non applicabili in tal senso; allo stato, quindi, un agente di commercio in caso di cessazione dell'attività prima di aver raggiunto i 20 anni di versamenti all'Enasarco per non perdere contributi(versati obbligatoriamente) non ha altra scelta che proseguire con versamenti volontari, ma se ha i requisiti per accedere alla contribuzione volontaria (sette anni di anzianità maturati) o non ha la convenienza perché in età avanzata, le somme depositate presso l'Enasarco sono irrimediabilmente perse: inoltre, con Determinazione n. 80./2010, la Corte dei Conti, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, si è espressa con il seguente parere: " si evidenzia al riguardo che la problematica necessità di interventi mirati ad eliminare una evidente iniquità, consistente nel trattenimento, da parte della fondazione, delle somme accantonate dall'agente qualora lo stesso non raggiunga i requisiti richiesti per la pensione"; la stessa Enasarco nel 2012 ha modificato il suo regolamento, solo per i nuovi iscritti, in realtà l'articolo 16 "rendita contributiva" l'iscritto dal 2012 con almeno 5 anni di anzianità contributiva può chiedere: a) La prosecuzione volontaria (obiettivo pensione vecchiaia) b) La rendita contributiva al compimento del 65° anno d'età mentre per gli iscritti prima dell'anno 2012, tutto resta invariato, e quindi applicando un regolamento con una evidente iniquità, a discapito di oltre 500.000 persone.
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